Nel 2023 erano state introdotte delle interessanti novità in materia di congedi parentali. L’art. 34 del D. Lgs. 151/01 stabilisce che “I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”. L’ammontare di tale indennità è stato recentemente elevato all’80%, in alternativa fra i genitori, per la durata di un mese, usufruibile fino al sesto anno di vita del bambino.
La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha infatti modificato il tema dei congedi parentali introducendo come novità principale la concessione di un mese di congedo retribuito all’80%.
Cos’è previsto dal 2024?
Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 presentato dal Governo alle Camere va a modificare l’intervento normativo introdotto lo scorso anno. Per il 2024 infatti, si prevede che i genitori potranno fruire (in alternativa tra loro e per una durata massima totale di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino) di periodi indennizzabili all’80% della retribuzione.
Per gli altri mesi spettanti, resta valido il pagamento al 30% della retribuzione. Occorre precisare che il nuovo regime si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/ paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Si va quindi nuovamente a modificare il comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del Testo Unico in materia di parentela.
Da specificare, poi, che tale beneficio spetta in alternativa fra i genitori; ne deriva quindi che entro i 12 anni di vita di ogni figlio, resta valida la possibilità per ciascun genitore di astenersi da lavoro, come già previsto per l’anno precedente.
Permane invariato in ogni caso il limite di 10 mesi di durata dei congedi parentali, già previsto per l’anno 2023, salvo che il padre lavoratore non eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi: in questo caso il limite massimo dei congedi dei genitori è elevato a 11 mesi.
A partire dal 2025, l’indennità sarà dell’80% per il primo mese di congedo, del 60% per il secondo e scende al 30% per i successivi.
Considerazioni finali
Gli interventi normativi degli ultimi due anni hanno allargato l’area di applicabilità dei Congedi Parentali. Il tutto nell’ottica di una visione maggiormente paritaria fra i genitori, finalizzato al miglioramento dei tempi di vita e di lavoro, il cosiddetto worklife balance.
La strada tracciata è quella di un consolidamento della “condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne”. Risultano auspicabili ulteriori misure in questa direzione.
Riferimenti normativi:
Disegno di Legge di Bilancio 2024 L. 29 Dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023) Circ. Inps del 16 Maggio 2023 n. 45 D.Lgs. 30 Giugno 2022 n. 105 Circ. Inps del 03 Gennaio 2022 n. 1 Mess. Inps del 4 Agosto 2022 n. 3066 Circ. Inps del 27 Ottobre 2022 n. 122 Direttiva (UE) 2019/1158 D.Lgs. 22 Maggio 2017 n. 81 D.Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151