Sergio Alberto Codella è avvocato e partner dello Studio Orsingher Ortu Avvocati Associati. Da sempre interessato al diritto del lavoro, della previdenza sociale e sindacale, svolge attività di natura giudiziale e consulenziale in favore di società e manager, affrontando questioni legate a momenti sia di sviluppo sia di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale. Ha maturato la sua esperienza professionale in studi di primaria importanza. Nei legalcommunity labour awards 2017, è stato premiato come “Avvocato emergente” dell’anno. La passione per il mondo del lavoro si è anche tradotta nel conseguimento di un dottorato di ricerca in materia, nella partecipazione a numerose iniziative didattiche e nella redazione di articoli e contributi.
Oltre che giuslavorista per vocazione, è fortemente interessato al mondo della informatizzazione ed è per tale ragione che ha da subito approfondito le questioni legali legate alla rivoluzione digitale, vista anche come occasione di sviluppo e di rinnovamento di strategie HR. Spesso chiamato come lecturer o opinion leader è anche segretario generale di AIDR.
Avvocato, uno dei temi di cui più si sente più parlare è il Fondo Nuove Competenze, ma cos’è?
Il Fondo Nuove Competenze, o FNC, è un fondo di politica attiva nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona. Il FNC, insieme al Programma GOL e al Sistema duale, costituisce infatti uno dei Programmi guida del Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l’occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.
La finalità è quindi quella di venire incontro alle nuove esigenze imprenditoriali per colmare l’obsolescenza delle competenze professionali. Il Fondo, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (per cui viene utilizzato l’acronimo FSE) e dallo Stato è gestito dall’ANPAL e punta a rimborsare il costo, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
Ma il Fondo Nuove Competenze è rivolto a tutte le aziende?
Il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati e alle società a partecipazione pubblica che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro al fine di permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa. I detti accordi devono essere sottoscritti a livello aziendale oppure territoriale dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative o dalle loro rappresentanze operative in azienda.
Per essere “valido” ai fini dell’accesso al contributo, l’accordo collettivo deve contenere: il numero dei lavoratori coinvolti; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo; il periodo entro il quale realizzare le attività formative; i processi per i quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
È poi necessario inviare la domanda all’Anpal tramite la piattaforma dedicata e l’istanza potrà essere presa in considerazione solo se il datore di lavoro è in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale, non si trova in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni e non ha contenziosi riguardanti contributi pubblici.
Inoltre, al momento della presentazione delle domande sulla piattaforma dell’Anpal è necessario indicare: i dati anagrafici del datore di lavoro, i dati anagrafici dell’ente formativo e di attestazione delle competenze acquisite, l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro (che dovrà essere allegato), il progetto formativo ed il dettaglio dei lavoratori coinvolti (codici fiscali, numero delle ore di riduzione dell’orario di lavoro finalizzate alla formazione e valore del costo del lavoro stimato etc.).
Ci sono delle tematiche specifiche che determinano la possibilità di accesso al fondo?
Le tematiche formative interessate possono essere molteplici, ma sono sintetizzabili in due macroaree: transizione digitale e transizione ecologica. I percorsi formativi possono quindi andare dalle innovazioni green, alla transizione digitale nella produzione ed interessare, ad esempio, argomenti quali la robotica, la stampa 3d, la sicurezza IT, il marketing digitale etc.
È importante che il progetto formativo presti particolare attenzione sia alla valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore sia alla personalizzazione di percorsi di apprendimento coerente con gli standard professionali di qualificazione.
È poi opportuno che il datore di lavoro interessato presenti una singola istanza con un unico progetto formativo e nel caso sia necessario indicare più progetti formativi (ad esempio per diverse categorie di lavoratori) è sempre preferibile presentare un’unica istanza con due distinti progetti.
Come e in quale misura è erogato il contributo?
Fatte salve alcune ipotesi di parziale anticipazione, il pagamento del contributo da parte del FNC potrà essere richiesto, fino ad esaurimento delle risorse, tramite la piattaforma informatica al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
È importante precisare che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi formativi da un minino di 40 fino a un massimo di 200 ore.
Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione (fatti salvi alcuni casi particolari).
Quali sono le ultime novità?
Il Fondo era stato già rifinanziato con 1 miliardo di euro, ma con un emendamento al decreto Milleproroghe è stata prevista l'estensione a tutto il 2023 dell'operatività del FNC. Tutto ciò è stato reso noto attraverso un recente comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2023.
Invero, al decreto legge, al momento all’esame del Senato, è stato aggiunto l’articolo 22-bis (di modifica dell’articolo 88 del cosiddetto decreto Rilancio) al fine di permettere ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale di prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell'orario di lavoro in favore del personale volte alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
Il Ministero si è premurato di ribadire che la spesa relativa alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi sarà a carico del FNC, sempre costituito presso l'Anpal, nel limite di 230 milioni di euro.
In conclusione, cosa ne pensa del Fondo Nuove Competenze?
Il FNC è un’ottima opportunità per le imprese che vogliono investire sul proprio futuro. Mi sembra inoltre un bell’esempio di concertazione considerato che per accedere ai contributi è necessario arrivare ad un accordo con le rappresentanze sindacali che quindi potranno farsi parte attiva e responsabilizzata del futuro delle aziende, ma soprattutto è un’interessante occasione per i lavoratori che, senza dovere subire sacrifici di natura economica, potranno arricchirsi di nuove competenze.