Come ampiamente anticipato, tra le varie misure introdotte dal recente D.L. n. 132/2023 vi è anche l’ennesima proroga della disciplina “emergenziale” in tema di smart working.
È stato infatti previsto lo slittamento dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 del diritto allo svolgimento di attività di lavoro in modalità agile per il personale sia pubblico che privato cosiddetto “iperfragili” e, cioè, per coloro che sono affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (già individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022).
I datori di lavoro avranno pertanto l’obbligo di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori titolari di certificazione medica comprovante il loro stato di iperfragilità, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione e senza alcuna diminuzione della retribuzione. Se quindi la mansione “originaria” non è compatibile con lo smart working, il datore di lavoro sarà tenuto a trovare soluzioni alternative che possano garantire lo svolgimento di attività in modalità agile o, comunque, il mantenimento dei livelli retributivi.
Il diritto resta per i lavoratori con figli minori di 14 anni.
Resta invece sempre fermo al 31 dicembre 2023, ed esclusivamente per il settore privato, il diritto dei lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni di età, a svolgere la propria attività in smart working, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.
Così come, rimane fissata la scadenza di fine anno, per il diritto alla smart working in favore dei lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 e che siano considerati come “fragili” a causa dell’età, di alcune patologie oppure di terapie. Quanto precede sempre a condizione che lo smart working sia compatibile con le mansioni (e, quindi, offrendo in questo caso una tutela inferiore rispetto a quella prevista per gli “iperfragili”).
Peraltro, sempre più spesso, il giudizio di compatibilità delle mansioni con lo smart working determina un sistema “misto” di alternanza tra attività svolta in ufficio ed attività prestata in modalità agile.