Dopo due anni di pandemia, in cui si è passati per necessità da un regime ordinario ad uno semplificato, ecco ora una nuova scadenza che segna un ritorno al passato. Decorsi i termini delle inevitabili plurime proroghe ad hoc, dal 1° settembre 2022 le imprese che vorranno fare ricorso al lavoro agile dovranno sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla L. 81/2017.
Proprio in deroga a tale Legge, per oltre due anni era stata concessa – e sarà ammessa fino alla scadenza del 31 agosto 2022 - l’attivazione dello smart working in via unilaterale da parte del datore di lavoro. Era necessaria e sufficiente infatti una singola email. Tale deroga era stata introdotta dal legislatore, durante la situazione emergenziale, al fine di snellire e semplificare gli adempimenti ricadenti in capo al datore di lavoro.
Tutto questo sta a significare quindi che, fatto salvo un improbabile decreto eccezionale dell’ultimo minuto, da settembre 2022 si ritorna alla necessaria presenza di un accordo scritto, redatto secondo i dettami della sopra citata Legge.
Quali sono i contenuti minimi dell’accordo individuale secondo la Legge 81/2017?
Nell’accordo individuale datore di lavoro e lavoratore dovranno in primis concordare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa in modalità agile, definendone la durata (limitata o meno nel tempo) e disciplinando l’eventuale recesso dalla stessa.
Oltre a ciò, i requisiti fissati dalla legge sono molteplici, ma utili al fine di una corretta attivazione e di un sano svolgimento della prestazione lavorativa: nell’accordo individuale firmato dalle parti, potranno essere incluse la frequenza con cui le giornate di lavoro agile potranno essere godute, la definizione dei tempi di disconnessione e gli strumenti di lavoro.
Chi sarà esonerato dalla stipula di tale accordo?
Sempre nel rispetto dei requisiti ex lege, potranno fare a meno di ricorrere all’accordo individuale solo coloro i quali abbiano già siglato delle intese individuali prima della data di scadenza, fissata appunto per il 31 agosto 2022.
Considerazioni finali.
Il superamento della fase emergenziale della pandemia porta con sé il naturale esaurirsi degli strumenti eccezionali precedentemente attivati. In tale prospettiva, se da un lato può risultare prevedibile il ripristino di un regime ordinario nella regolamentazione del lavoro agile, dall’altro può suscitare qualche perplessità la scelta della scadenza temporale, nel bel mezzo di un periodo denso di novità legislative. Nello stesso mese di agosto è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Trasparenza, il tutto a sovrapporsi al periodo di chiusura per ferie di molte aziende.
Al rientro a lavoro, gli uffici del personale e i consulenti del lavoro si ritrovano pertanto a dover far fronte anche a questo adempimento. Sarà da vedere come le aziende reagiranno a tale obbligo a partire dal 1° settembre 2022.
AGGIORNAMENTO
Il 22 agosto è uscito il Decreto del Ministro del Lavoro n. 149 con il quale viene resa strutturale la semplificazione nella procedura di ricorso allo smart working:
il datore di lavoro dovrà comunicare i nominativi dei lavoratori (e relativa data di inizio/fine delle prestazioni rese in modalità agile) ma non dovrà allegare l'accordo.
In allegato al Decreto sono rese disponibili :
✔️MODELLO delle comunicazioni di lavoro agile e le relative regole di compilazione da scaricare a questo LINK;
✔️indicazioni sulle MODALITÀ di trasmissione dello stesso;
C'è da precisare infine che, sebbene la comunicazione obbligatoria telematica sia esente dall'obbligo di invio dell'accordo, quest'ultimo dovrà tuttavia essere conservato per 5 anni dalla sottoscrizione.