In assenza di ormai improbabili nuovi interventi legislativi, dal 1° ottobre2023 i lavoratori fragili perderanno il “diritto” a svolgere la propria attività in modalità agile in forza della disciplina emergenziale, dovendo rientrare nella normativa ordinaria della smart working, anche nella parte in cui è prevista la sottoscrizione di un accordo individuale.
I lavoratori fragili - anzi fragilissimi - di cui si discute sono quelli affetti da gravi patologie e dalle condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022 accertate da medici “esterni” all’azienda.
La disciplina derogatoria attualmente in vigore.
Se però al 30 settembre la citata disciplina migliorativa sembrerebbe ormai estinguersi, non bisogna dimenticare che, almeno fino al 31 dicembre 2023, rimarrà in vigore l’ulteriore disciplina derogatoria in materia di smart working, in favore dei:
- lavoratori del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14;
- lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilitàche possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Quello che è uscito dalla porta potrebbe, quindi, rientrare dalla finestra. Nel senso che molti lavoratori che sono stati considerati fragili(ssimi) fino al 30settembre 2023 per essere titolari delle condizioni di cui al citato decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, potrebbero essere inclusi dal medico competente - e fino al 31 dicembre 2023 - tra i lavoratori particolarmente esposti al rischio di contagio, continuando così a godere di un regime derogatorio e migliorativo.
La necessità di un'intervento legislativo strutturale una volta per tutte.
Bisogna però sottolineare che mentre i lavoratori fragili(ssimi) ai sensi del decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022 (e quindi in base alla disciplina che si sta per “estinguere” al 30 settembre) potevano vantare un diritto “pieno”allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione e senza alcuna diminuzione della retribuzione, per i lavoratori particolarmente esposti al rischio (e secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2023) le tutele previste sono certamente più soft.
Questo considerando che l’accesso al lavoro “agile” deve passare il vaglio della verifica sulla compatibilità delle mansioni.
Quindi, per i lavoratori “ex” fragili che saranno considerati dal medico competente (e fino al 31 dicembre) come soggetti particolarmente esposti al rischio contagio, dovrà essere sempre svolta “a monte” un’analisi sulla compatibilità delle loro mansioni con lo smart working dal Datore di Lavoro.
Ciò potrebbe determinare anche soluzioni “intermedie”, nel senso che il datore di lavoro potrebbe valutare come compatibile solo lo smart working per alcune giornate a settimana - o magari al mese - le mansioni del lavoratore che, fino al30 settembre è stato considerato come fragile, e dal 1° ottobre al 31 dicembre potrebbe essere considerato come “maggiormente esposto” dal medico competente.
Probabilmente, sarebbe oramai necessario un più organico e strutturale intervento legislativo volto a definire con più chiarezza i limiti della materia ed i diritti e gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti. Poiché alla luce del fatto che la normativa d’urgenza ha certamente avuto indiscussi meriti, ha tuttavia determinato zone di incertezza che meritano ormai di essere superate, ormai dopo così tanto tempo da quel terribile marzo 2020.